SCADENZA CONTRATTI: NIENTE CAUSALI PER IL RINNOVO O PROROGA

SCADENZA CONTRATTI: NIENTE CAUSALI PER IL RINNOVO O PROROGA
Novità nel Dl Rilancio per i rapporti a tempo determinato: possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza di causali fio al 30 agosto.
Il decreto Rilancio ha previsto un periodo di liberalizzazione per il contratto a termine per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Governo, infatti, ha reso possibile rinnovi e proroghe fino al 30 agosto 2020, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal “Decreto Dignità”.
Da una prima analisi della norma è possibile affermare che l’ acausale:
- non riguarda le stipulazioni di contratti a termine ex novo;
- fa riferimento solamente ai contratti già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
In particolare, l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevede che – fino al prossimo 30 agosto 2020 – siano possibili rinnovi e proroghe senza causale, ovvero senza che vi siano:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria,
- o infine esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Non si possono, però, derogare:
- la durata massima di 24 mesi;
- lo stop&go previsto per i rinnovi;
- il numero massimo di 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi.
Infine, il datore di lavoro dovrà continuare a pagare il contributo Naspi, ovvero la contribuzione maggiorata dell’1,4% e la contribuzione addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo.