SCRITTURE CONTABILI: OBBLIGO DI CONSERVAZIONE OLTRE I 10 ANNI

SCRITTURE CONTABILI:  OBBLIGO DI CONSERVAZIONE OLTRE I 10 ANNI

SCRITTURE CONTABILI: OBBLIGO DI CONSERVAZIONE OLTRE I 10 ANNI

Le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non è definito l’accertamento relativo a un determinato periodo d’imposta.

Con l’ordinanza n. 16752 del 6 agosto 2020 la Corte di Cassazione chiarisce che fino a quando è in corso un accertamento fiscale, il contribuente ha l’onere di fornire la documentazione contabile relativa all’anno di imposta oggetto di contestazione, senza la possibilità di invocare l’obbligo di conservazione decennale contenuto nell’art. 2220 c.c.

IL FATTO

La decisione della Suprema Corte viene emessa al termine di una vicenda che ha inizio nel momento in cui una s.r.l. riceve un avviso di accertamento relativo all’Ires e ad altre imposte del 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’indeducibilità delle quote di ammortamento derivanti dall’acquisto di fabbricati e maggiori ricavi derivanti da canoni di locazioni non contabilizzati.

La società contribuente decide quindi di impugnare l’atto dinanzi alla Ctp, contestando l’indeducibilità delle quote di ammortamento in quanto il termine di conservazione della documentazione contabile è di 10 anni, mentre l’Agenzia pretendeva la produzione di documenti più risalenti nel tempo, facendo inoltre presente che i canoni di locazione non erano stati riscossi a causa della morosità dei conduttori. La Ctp accoglie il ricorso solo in parte, annulla l’accertamento in relazione alle quote di ammortamento, confermandolo per la parte restante..

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia perché il comma 2 dell’art. 22 richiede l’obbligo di conservare le scritture contabili oltre il termine decennale contenuto nell’art. 2220 c.c. quando gli accertamenti non sono definiti.

La norma è infatti una disposizione speciale che detta una regola diversa rispetto a quella del codice civile, che prevale sul termine decennale.

La Cassazione si è già espressa sul punto, affermando che: “l’interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell’ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.”

A tale fine quindi il contribuente ha l’onere di fornire in giudizio, in caso di impugnazione della rettifica adottata dall’Ufficio, idonea documentazione giustificativa, né può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture oltre 10 anni.