SECONDE CASE: TOTALMENTE RICOMPRESE NELL’ECOBONUS 110%

SECONDE CASE: TOTALMENTE RICOMPRESE NELL’ECOBONUS 110%

SECONDE CASE: TOTALMENTE RICOMPRESE NELL’ECOBONUS 110%

Il superbonus del 110% è stato modificato dalla commissione Bilancio della Camera ma, le modifiche votate venerdì e attese ora all’ok dell’Aula, chiariscono alcuni aspetti e pongono nuove domande.

Si elencano, di seguito, le diverse ipotesi da considerare.

1) CONDOMINI

Il “caso tipo” per cui sembra scritto il superbonus è quello del condominio residenziale: circa 5,9 milioni di edifici, secondo l’Istat, in cui si trovano 24,9 milioni di alloggi; l’ipotesi base è un intervento di riqualificazione energetica (cappotto termico e/o rifacimento dell’impianto di riscaldamento) o messa in sicurezza antisismica.

2) IMMOBILI PIÙ GRANDI: TETTI DI SPESA

Non c’è dubbio che potrà avere il 110% anche la società che possiede un appartamento nel palazzo oggetto dei lavori ma, siccome la norma parla di «condominio», vi rientrano anche le dimore bifamiliari (2,8 milioni) e le tante palazzine.

3) EDIFICI CON UNICO PROPRIETARIO

Sono considerati condomìni anche gli edifici con più unità di uno stesso proprietario.

4) SECONDE CASE

Le modifiche varate in commissione cancellano l’esclusione delle seconde case unifamiliari dall’ecobonus in versione “super”.

Le persone fisiche potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti comuni.

5) APPARTAMENTI SINGOLI E NELLE VILLETTE

I lavori su singoli appartamenti di un condominio? La necessità di coinvolgere il 25% della superficie disperdente dell’edificio e migliorare la pagella energetica dell’intero immobile rende questi interventi praticamente impossibili.

Le modifiche in arrivo, invece, ammettono espressamente i lavori su singole unità in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno, come le villette a schiera.

6) ZONE SISIMICHE

L’ecobonus vale in tutta Italia, il sismabonus solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, esclusa la 4. Anche il bonus facciate al 90% ha limiti territoriali: si applica solo agli edifici nelle zone territoriali A e B (secondo il Dm 1444/1968) o nelle aree ed esse assimilabili. In pratica, i centri urbani e le zone più abitate.

La commissione Bilancio della Camera aggiunge ora un’altra esclusione: il superbonus non si applica alle unità iscritte nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli). Che però sono meno dell’1% delle case.

7) IMMOBILI NON ABITATIVI

L’ecobonus ordinario agevola gli edifici di qualsiasi categoria catastale.

 E il superbonus? I casi possibili sono diversi:

  • immobile non abitativo in un condominio residenziale (ad esempio, il negozio al pianterreno): in caso di lavori sulle parti comuni, pare chiaro che sia agevolato, da chiunque posseduto;
  • intero condominio non abitativo (palazzina di uffici): è un punto da chiarire;
  • edificio non abitativo fuori da un condominio posseduto da un privato (come un capannone): la norma alla lettera non lo esclude, ma va esplicitato.

Lo stesso chiarimento servirà per le Onlus e le associazioni di promozione sociale, che il Parlamento aggiunge ai beneficiari, senza però dire in relazione a quali immobili. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, invece, è lo stesso emendamento a limitare il perimetro: superbonus sì, ma solo per gli spogliatoi.

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