SISTEMA TS: PER DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA, NIENTE TRASMISSIONE

SISTEMA TESSERA SANITARIA: FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA, NON TENUTI ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE
Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate: i fabbricanti di dispositivi medici su misura non sono tenuti a trasmettere le spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria.
Con risposta n. 115 del 23 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il fabbricante di dispositivi medici su misura non è tenuto alla trasmissione delle spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto tale attività non soggiace all’iscrizione in uno specifico albo professionale, ma soltanto nell’elenco gestito dal Ministero della Salute.
Il Decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, ha introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamente elencati, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica di tali dati.
E’ stato precisato che l’obbligo riguarda:
- le “farmacie pubbliche e private”;
- le “strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN”, ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.
Con successivi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. In particolare:
- gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- gli iscritti agli albi professionali indicati negli articoli 1 e 2 del decreto
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico.
L’Agenzia chiarisce che chi non rientra tra gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati in questione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019.