SOSPENSIONE CONTRIBUTI: ECCO LE PRIME INDICAZIONI INPS

SOSPENSIONE CONTRIBUTI: ECCO LE PRIME INDICAZIONI INPS
Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 l’INPS fornisce le prime indicazioni in merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020, prevista dall’art. 2 del decreto Ristori quater.
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/2020, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019; per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
L’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo – vale a dire la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – ai soggetti di seguito riportati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato.
- soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse);
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (c.d. zone rosse);
- soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (c.d. zone rosse).
Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.