SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI

Il decreto Sostegni interviene anche sulle attività di riscossione, prevedendo la proroga della sospensione legata alla notifica di cartelle di pagamento.

1. SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Il decreto prevede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione;
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;– accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Attenzione: nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come “zona rossa”, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.

2. TERMINE PER I VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2021.

3. SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE, DECADENZA, NOTIFICHE DI NUOVE CARTELLE

L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiama l’applicabilità dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015.Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che:

a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”;

b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;

c) l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

4. ROTTAMAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il nuovo comma 3 dell’art. 68 prevede disposizioni in tema di:

  • rottamazione ter,
  • definizione agevolata delle risorse UE,
  • saldo e stralcio,
  • riapertura termini per gli istituti della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

In particolare, la disposizione prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In particolare, viene previsto che con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione:

  • durante il periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021);
  • successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
  • anche dopo il 31 dicembre 2021, se relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;

i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono prorogati di 24 mesi.

5. PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 28 febbraio 2021, viene ulteriormente prorogata al 30 aprile 2021.