SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
La sospensione del fermo amministrativo non è soggetta all’imposta di bollo, poiché non è più necessaria l’istanza del contribuente che giustifica l’applicazione di tale imposta
La sospensione del fermo amministrativo, essendo annotata sulla base del collegamento telematico tra Concessionario della riscossione e Archivio PRA, non è soggetta all’imposta di bollo, non essendo più necessaria l’istanza del contribuente che giustifica l’applicazione di tale imposta.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 393 del 23 settembre 2020.
In linea generale, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
A decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, i provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.
In questo modo il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo; quindi, la nuova modalità, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore.
Venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo.