SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONE CONTRIBUTI: ISTRUZIONI OPERATIVE

SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONE CONTRIBUTI: ISTRUZIONI OPERATIVE
Con la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, l’INPS illustra gli effetti dell’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
1. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
La normativa dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l’effetto di sospendere il decorso della prescrizione o di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Quindi, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
2. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
È stata introdotta una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.La normativa determina la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
3. Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
La lettura coordinata delle due norme può dare luogo alle seguenti ipotesi.
• Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.
• Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
• Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Effetti della sospensione della prescrizione.
Tali disposizioni non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della stessa legge.
5. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Effetti della sospensione della prescrizione.
Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato.
Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014, per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.