SPORT: ECCO COME SI CHIEDE IL BONUS SPONSORIZZAZIONE

SPORT: ECCO COME SI CHIEDE IL BONUS SPONSORIZZAZIONE

Possono partire le richieste per il riconoscimento del credito d’imposta a vantaggio di chi investe in campagne pubblicitarie, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

1. TEMPISTICHE E INDIRIZZI

L’istanza potrà essere inviata, fino al 1° aprile 2021, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

2. DESTINATARI E IMPORTO

Il bonus, introdotto dal Dl Agosto, è destinato:

  • ai lavoratori autonomi,
  • alle imprese,
  • agli enti non commerciali, 

che investono i loro fondi per pubblicizzare o sponsorizzare le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile. 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10mila euro.

Il Dpcm 30 dicembre 2020 definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

3. COMPENSAZIONE

Terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti e della documentazione allegata alle domande, il Dipartimento per lo sport ne comunica l’esito positivo i beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta. Contemporaneamente la lista sarà invita anche all’Agenzia delle entrate.

La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

ATTENZIONE: l’importo compensato non può superare il credito concesso, in tal caso non sarà possibile effettuare il pagamento.

4. BONUS ILLEGITTIMO 

I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.

Nel caso in cui l’AdE verifichi l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che provvederà al recupero della somma.