SUPERBONUS 110%: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

SUPERBONUS 110%: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

SUPERBONUS 110%: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con una serie di indispensabili chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, permette l’inizio dei lavori

IMMOBILI D’IMPRESA

Tra i dubbi ora chiariti l’Agenzia afferma che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

Quindi la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma solo se spese riguardino immobili diversi da:

  • quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni e quelli che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  •  i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Attenzione, però: questa esclusione riguarda gli interventi realizzati «su unità immobiliari». I condòmini titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono, infatti, fruire del Superbonus per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio.

UNITÀ UNIFAMILIARI

Per edificio unifamiliare, si intende «un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».

Vengono, però, chiariti altri aspetti importanti sulla presenza e possibilità di considerare «funzionalmente autonome» alcune unità immobiliari: una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata, tra l’altro, di un «accesso autonomo dall’esterno», il che presuppone, per le Entrate, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

UNITÀ PLURIFAMILIARI

Una precisazione importante, che fa capire che queste unità «indipendenti» non debbano necessariamente stare in villette completamente indipendenti ma possano esistere anche in villette a schiera, o in un normale condominio, è data sempre nella circolare.

In particolare, le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’accesso autonomo dall’esterno.

Quindi, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (per esempio il tetto).

INTERVENTI TRAINANTI

La norma prevede, dicono le Entrate, che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

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