SUPERBONUS 110%: ECCO GLI EFFETTI TRAINANTI SUL SISMABONUS

SUPERBONUS 110%: ECCO GLI  EFFETTI TRAINANTI SUL SISMABONUS

SUPERBONUS 110%: ECCO GLI  EFFETTI TRAINANTI SUL SISMABONUS

L’art. 119 del decreto Rilancio prevede due diverse opportunità per il recupero integrale del costo sostenuto per l’esecuzione di lavori agevolati.

L’art. 119 del decreto Rilancio prevede due diverse opportunità per il recupero integrale del costo sostenuto per l’esecuzione di lavori agevolati:

  • da una parte viene prevista la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% effettuando lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica;
  • dall’altra, si prevede la possibilità di fruire della stessa detrazione laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla messa in sicurezza e contro il rischio sismico. In tal caso il beneficio spetta solo nel caso in cui gli immobili siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 individuate dall’ordinanza n. 3274/2003. Si tratta di zone ad alto, medio e moderato rischio sismico.

Solo la prima tipologia di detrazione si richiede un effettivo risparmio energetico e quindi il miglioramento di almeno due classi energetiche misurabili con l’APE pre e post intervento.

I presupposti, al fine di beneficiare delle due detrazioni sono notevolmente diversi e la circostanza si riflette, inevitabilmente, anche sull’effetto “traino” infatti, tale effetto è sensibilmente inferiore con riferimento ai lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.

Per quanto riguarda la prima tipologia di lavori, la disposizione di riferimento è costituita dal comma 2 secondo cui l’aliquota del 110% “si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto – legge 4 giugno 2013, n. 63 […], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”.

Inoltre, è possibile fruire della maggiore detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, e per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’effetto “traino” nella guida del 24 luglio 2020: in particolare, è stato precisato che anche il sismabonus è in grado di trainare non solo i costi sostenuti per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, ma anche gli altri interventi di efficientamento energetico e l’installazione delle infrastrutture utilizzabili per la ricarica dei veicoli elettrici.

La stessa Agenzia delle Entrate precisa che l’applicazione della detrazione del 110% alle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico e per l’installazione delle colonnine elettriche, si ottiene solo se tali interventi sono eseguiti “congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”.

Di conseguenza, la sola esecuzione degli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico non sarebbe sufficiente per “trainare” anche i costi sostenuti per l’efficientamento energetico e per i dispositivi di ricarica delle auto elettriche.

Il sisma bonus, quindi, oltre all’effetto “traino” sull’installazione dell’impianto fotovoltaico e i sistemi di accumulo, consente di estendere la detrazione del 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.