SUPERBONUS 110%: ECCO I LIMITI DELLA MISURA

SUPERBONUS 110%: ECCO I LIMITI DELLA MISURA

SUPERBONUS 110%: ECCO I LIMITI DELLA MISURA

L’art. 119 del decreto Rilancio, che disciplina del superbonus del 110%, è una disposizione di difficile interpretazione. Per questo motivo, l’AdE ha fornito importanti chiarimenti in materia.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire i primi chiarimenti con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ha indicato alcune soluzioni non sempre condivisibili e che destano numerose perplessità.

Una delle indicazioni maggiormente discutibili riguarda la limitazione del beneficio della detrazione ai lavori eseguiti su immobili aventi destinazione abitativa.

CLASSIFICAZIONE CATASTALE

L’unico limite collegato alla categoria catastale riguarda il diniego della detrazione per gli immobili di lusso, le cui categorie catastali sono A1, A8 e A9.

Un’ulteriore limitazione è prevista per le persone fisiche che però non attiene alle caratteristiche oggettive dell’immobile, ma all’utilizzo dell’unità immobiliare; nello specifico, le persone fisiche sono indicate espressamente come soggetti che possono effettuare gli interventi agevolati e per questo possono fruire della detrazione, ma a condizione che l’immobile sia al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresaarti e professioni.

IMMOBILI AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

L’espressione “al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa” deve essere intesa nel senso che il bene, anche se utilizzato sulla base di un contratto di locazione o di comodato, non deve essere materialmente utilizzato nell’esercizio di tale attività; in ogni caso, la disposizione non fa riferimento al “possesso” inteso come diritto reale, ma sembra fare riferimento all’utilizzo e, per questo motivo, la possibilità che il detentore usufruisca del superbonus sembra essere preclusa.

UTILIZZO PROMISCUO

Si pone poi anche il problema di come debba essere considerato l’eventuale utilizzo promiscuo dell’immobile per esigenze personali o familiari.

La soluzione deve essere contenuta nell’art. 43 TUIR, secondo cui gli immobili possono considerarsi strumentali solo nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa o professionale.