SUPERBONUS 110%: ECCO I REQUISITI MINIMI

SUPERBONUS 110%: ECCO I REQUISITI MINIMI
Sono disponibili in bozza i modelli per l’asseverazione che il tecnico abilitato deve rilasciare, nel caso in cui per il superbonus 110% si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Come ormai noto, il superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici e per altri interventi c.d. “trainati”), si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di opzione per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura.
Proprio in riferimento a queste due ultime possibilità di opzione, è richiesto che chi vuole beneficiare del superbonus acquisisca anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione necessaria per godere dell’agevolazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I DUE MODELLI PER L’ASSEVERAZIONE
In merito all’asseverazione circola già la bozza del relativo decreto con cui sono definiti caratteristiche e contenuto che la stessa deve rispettare oltre che i termini e modalità di trasmissione all’ENEA
In particolare, sono previsti:
- l’Allegato 1, che fa riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- l’Allegato 2, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
Il tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.), all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione, deve apporre il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, e ciò al fine di dare prova che questi possieda il requisito dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
ELEMENTI ESSENZIALI
Ad ogni modo, costituiscono elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
- la dichiarazione espressa del tecnico con la quale questi specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo PEC (posta elettronica certificata);
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
COPIA POLIZZA ASSICURATIVA
Per legge è stabilito che il tecnico abilitato se vuole rilasciare le asseverazioni deve obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Il tecnico avrà anche l’obbligo di allegare una copia della polizza (insieme ad un suo documento di riconoscimento in corso di validità) all’asseverazione stessa; non sono considerate, comunque, valide le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovvero le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita, invece, la stipulazione in coassicurazione.
TERMINI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
L’art. 3 della bozza del decreto in esame, stabilisce che l’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico, deve essere:
- compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato e stampata;
- firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale;
- digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
La trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori; una volta inviata, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
SANZIONI
Si ricorda che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali nell’ipotesi in cui il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.