SUPERBONUS 110% : INTERVENTI MASSIMI SU DUE UNITA’ IMMOBILIARI

SUPERBONUS 110% : INTERVENTI MASSIMI SU DUE UNITA’ IMMOBILIARI
Le persone fisiche potranno beneficiare del superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato, comprensivo dei nuovi interventi trainanti solo per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari.
CONDOMINI
Tra i soggetti che possono effettuare gli interventi a cui spetta il superbonus
del 110%, il decreto Rilancio cita i «condomìni»
quali beneficiari finali del bonus, ai quali viene ripartita la detrazione, in
base ai millesimi, relativamente alle spese sulle parti comuni condominiali.
Non vi sono requisiti particolari per i condòmini, i quali possono essere, ad esempio, persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o capitali).
Non rileva neanche la tipologia di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale (abitazioni, uffici, negozi eccetera) e non è necessario che queste unità siano adibite ad «abitazione principale» dei condòmini.
UNICO PROPRIETARIO
Si specifica che si ha un «condominio», sul piano giuridico quando, in un edificio con più unità immobiliari, più soggetti sono ciascuno proprietario di parte di tali unità; in questo ambito, dovrà essere chiarito se possano essere agevolati anche i lavori sulle parti comuni di un edificio composto da «più unità immobiliari funzionalmente autonome», di un unico proprietario.
Se ciò fosse confermato, anche per il superbonus del 110%, sarebbero agevolati, come condòmini, almeno per i lavori sulle parti comuni dell’edificio, per esempio, anche i professionisti e le imprese che posseggono interi edifici con più unità immobiliari
COMUNIONE
Questo chiarimento avrebbe conseguenze anche nei casi in cui due o più imprese
o professionisti siano proprietari, per quote indivise, dell’intero stabile
(comproprietari). In questi casi, infatti, non si è in presenza di un
condomìnio, ma di una comunione, quindi, è necessario l’ apposito chiarimento
per considerare questi comproprietari, ai fini della detrazione, dei condòmini.
PROPRIETA’ DELL’INTERO EDIFICIO
L’assimilazione fiscale al condomìnio anche degli edifici con più unità immobiliari di un unico proprietario non comporta particolari conseguenze per l’unica persona fisica (non impresa o professionista) proprietaria dell’intero edificio, in quanto questa può beneficiare del superbonus del 110%, sulle parti comuni dell’edifico, per l’«isolamento termico» e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.