SUPERBONUS 110%: PREVISTA PROROGA AL 30 GIUGNO 2022

SUPERBONUS 110%: PREVISTA PROROGA AL 30 GIUGNO 2022
Le procedure per prenotare il credito di imposta dovranno essere attivate necessariamente entro il mese di giugno, mentre i successivi sei mesi fino al 31 dicembre serviranno solo per il completamento dei lavori.
La manovra di bilancio prevede importanti novità: la proroga del superbonus al mese di giugno ma, oltre che nel tempo, la detrazione al 110% si estende anche a nuovi interventi, dai tetti alle barriere architettoniche. Di seguito, i dettagli della misura.
1. PROROGA
La nuova durata della detrazione va dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022; per i condomini che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
I tempi si allungano ulteriormente per le case popolari: in caso di interventi effettuati dagli Iacp completati al 60% entro il 31 dicembre 2022 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
2. NUOVE DETRAZIONI
L’agevolazione viene estesa alla coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto, e all’eliminazione delle barriere architettoniche sia per i disabili che per gli over 65.
Sarà possibile, inoltre, usufruirne inoltre per l’installazione di colonnine elettriche (fino a 2.000 euro per le unità unifamiliari, fino a 1.500 per i condomini e fino a 1.200 euro per i condomini che ne installano più di 8) e per gli impianti fotovoltaici installati non più solo sulla propria abitazione ma anche sulle sue pertinenze.
3. MAGGIORAZIONE
Per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è previsto un incremento del 50%.
Nei territori colpiti dal primo aprile 2019, gli incentivi antisismici spettano per la parte eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. In generale, tra gli edifici che accedono alle detrazioni rientrano inoltre anche quelli privi dell’Ape, l’attestato di prestazione energetica, purché al termine degli interventi raggiungano la classe energetica A.
4. UNICO PROPRIETARIO, CONDOMINI, ASSICURAZIONE
Risolto il problema dell’unico proprietario di un intero edificio prevedendo l’accesso all’agevolazione a tutti gli immobili – anche se posseduti da un’unica persona – fino ad un massimo di 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
Viene inoltre sancita la validità delle delibere condominiali anche quando le spese sull’intervento siano imputate non a tutti ma a uno o ad alcuni condomini.
Infine, i professionisti non dovranno stipulare una nuova assicurazione, potendo integrare quella già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione.