SUPERBONUS 110%: RICHIESTO MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE

SUPERBONUS 110%: RICHIESTO MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di ottenere una maxi detrazione del 110 per cento per le spese sostenute finalizzate agli interventi di efficientamento energetico
L’art. 119 Dl Rilancio indica alle lettere a, b e c gli interventi trainanti, la cui esecuzione rappresenta una condizione essenziale affinché sia possibile estendere la “detrazione rinforzata” ad ulteriori interventi trainati.
UN ESEMPIO PER COMPRENDERE
IL MECCANISMO
Chiariamo la questione con un esempio.
Se il condominio realizza un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, scatterà l’effetto “traino”.
Quindi, il proprietario della singola unità immobiliare, posta all’interno del condominio, potrà effettuare in autonomia un intervento in grado di assicurare il miglioramento della prestazione energetica in modo da beneficiare ancora una volta della detrazione rinforzata del 110 per cento.
Il proprietario potrebbe sostituire la tipologia di infissi o di serramenti fruendo della relativa detrazione nella maggiore misura prevista dalla disposizione in commento.
Il maggior beneficio spetta proprio in quanto a monte il condominio ha realizzato un intervento trainante costituito dall’isolamento termico, ovvero dal “cappotto termico”.
MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE
La disposizione prevista dall’art. 119 del decreto Rilancio subordina il beneficio della maggiore detrazione del 110 per cento al miglioramento di almeno due classi energetiche.
Il comma 3 prevede che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno, ovvero se ciò non sia possibile il conseguimento della classe energetica più alta”.
Si è posto così il problema di comprendere se possa essere fatto valere il diritto alla detrazione qualora i lavori appaltati dal condominio non siano sufficienti per ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche, condizione, quest’ultima, che verrebbe raggiunta “sommando” anche i lavori effettuati dal proprietario di una singola unità immobiliare.
In base ad un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate con la diffusione della Guida del 24 luglio 2020 sul tema, il beneficio della detrazione è subordinato al conseguimento del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Quindi, sembrerebbe che se i lavori eseguiti dal condominio non sono sufficienti per ottenere il miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio, non dovrebbe spettare la detrazione del 110 per cento!
In ogni caso, il miglioramento delle due classi energetiche può essere ottenuto realizzando anche congiuntamente gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art 119 del decreto Rilancio.
Tale condizione risulta così realizzata anche effettuando la somma dei due interventi sull’intero edificio, per ciò che riguarda le parti comuni e sulla singola unità immobiliare; tale ultima soluzione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, che nella Guida precisa che “ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, …”.
L’espressione “nel loro complesso”, vuol significare che la tale condizione può considerarsi realizzata anche tenendo conto di tutti gli interventi.
In tale ipotesi tutti gli altri proprietari, che non hanno effettuato alcun intervento sulle singole unità immobiliari, potrebbero risultare esclusi dalla detrazione del 110 per cento.
Invece, il singolo soggetto che è intervenuto anche sull’abitazione dallo stesso posseduta, avrà contribuito a realizzare la condizione del miglioramento delle due classi e quindi, potrà applicare la nuova disposizione.