SUPERBONUS: ESCLUSE LE IMPRESE

SUPERBONUS: ESCLUSE LE IMPRESE

SUPERBONUS: ESCLUSE LE IMPRESE

Fuori dal perimetro segnato dal D.L. n. 34/2020, la possibilità di cartolarizzazione del credito non opererà, quindi risultano esclusi titolari di attività di impresa o professione.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L’art. 119, comma 9 Dl Rilancio, con riguardo per il superbonus 110%, circoscrive l’ambito dei soggetti beneficiari a:

  • condominii, 
  • persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari) solo per un “numero massimo di due unità immobiliari”, 
  • agli IACP (Istituti autonomi case popolari),
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 
  • alle ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
  • alle associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per gli spogliatoi).

Quindi, ad eccezione della condizione dei sodalizi di tipo associativo o di cooperative edilizie e IACP, i soggetti interessati alla misura sono esclusivamente le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa o professione.

Con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari coinvolte possono essere di tutte le tipologie:

  • seconde abitazioni, 
  • uffici, 
  • negozi o capannoni, purché nella titolarità di contribuenti persone fisiche o di quelli diversamente citati in precedenza.

2. IMPRESE E PROFESSIONISTI 

Purtroppo la cartolarizzazione dei crediti fiscali, prevista dal D.L. n. 34/2020, non ha cambiato la platea soggettiva dei beneficiari.

Quindi, per i titolari di reddito d’impresa o professione l’unica possibilità di fruizione della agevolazione interviene nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

3. BENEFICIARI BONUS FACCIATE 

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti passivi IRPEF ed IRES, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, ad esclusione di coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione, che è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 e pagate a mezzo bonifico bancario o postale: la ripartizione avviene in 10 quote annuali costanti e di pari importo. 

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L’Agenzia Entrate, con risposta all’interpello n. 179 del 2020, ha chiarito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti con redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Di conseguenza, rientrano tra i destinatari:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
  • le società semplici, 
  • le associazioni tra professionisti, 
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

4. SOGGETTI IRES

Per quanto riguarda i soggetti IRES, nell’ipotesi in cui sostengano spese di rifacimento delle facciate, è possibile:

  1. procedere alla detrazione nel modello Redditi. In questo caso, nel modello Redditi Società di Capitali 2021 è stata introdotta, all’interno del quadro RS, l’area di compilazione dei righi da RS150 a RS155 con la specifica possibilità di indicare il valore della spesa sostenuta e la quota di detrazione. Vanno indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori per la propria quota di competenza;
  2. procedere alla cessione del diritto alla detrazione secondo le indicazioni del D.L. n. 34/2020. In questa ipotesi,attraverso la piattaforma di comunicazione sul sito di Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare la comunicazione che certifica l’esistenza del credito da detrazione e successivamente cederlo.