SUPERBONUS: SERRAMENTI E INFISSI

SUPERBONUS: SERRAMENTI E INFISSI

Grazie ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 524 del 30 luglio 2021, emerge che gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati”


L’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione; per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.


1. IL QUESITO

L’Istante riferisce che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.

Come intervento “trainato”, verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.

Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.


Quindi, l’Istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi, come interventi trainati, ai benefici del Superbonus.

2. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.


Relativamente al quesito, riguardante la possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi dell’ articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.
Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

 Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.