SUSSIDI ALIMENTARI: PROTEZIONE DATI BENEFICIARI

SUSSIDI ALIMENTARI: PROTEZIONE DATI BENEFICIARI

SUSSIDI ALIMENTARI: PROTEZIONE DATI BENEFICIARI

La condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza, e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati.

1. LA PRONUNCIA DEL GARANTE

Il Garante per la privacy, nel sanzionare il Comune di Palermo per 40.000 euro, per non aver protetto adeguatamente i dati personali dei cittadini che richiedevano sussidi alimentari, ha reso noto che: “la condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza, e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati”.

2. IL CASO

Per assistere gli utenti nella compilazione delle richieste di sussidi, il Comune si era avvalso del supporto di soggetti esterni, che aveva accreditato ad usare la piattaforma informatica di gestione dei sussidi, accessibile dal sito comunale.

In base alla documentazione acquisita, l’Autorità ha accertato che era possibile, per un operatore di qualsiasi organizzazione accreditata, consultare tutte le pratiche inserite nella piattaforma del Comune e visualizzare i dati anagrafici e la fascia economica Isee dei richiedenti, senza registrare le operazioni di consultazione effettuate, con conseguente impossibilità di identificare gli utenti che avevano effettuato tali consultazioni.

Quindi, qualsiasi operatore poteva accedere ai dati di tutte le domande, anche presentate presso altri OpT e che avevano già completato l’iter previsto. 

3. SANZIONE

Nello stabilire l’entità della sanzione l’Autorità, pur considerando la necessità di fronteggiare con urgenza il disagio della pandemia, ha comunque tenuto conto del fatto che la violazione ha interessato un numero elevato di cittadini in stato di bisogno, circa 18.000, e che tale condotta è andata avanti per circa due mesi.

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