TERZO SETTORE: NOVITÀ SU ASSENZA SCOPO DI LUCRO, INCOMPATIBILITÀ…

TERZO SETTORE: NOVITÀ SU ASSENZA SCOPO DI LUCRO, INCOMPATIBILITÀ…

TERZO SETTORE: NOVITÀ SU ASSENZA SCOPO DI LUCRO, INCOMPATIBILITÀ…

Con nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti in riferimento al Codice del Terzo Settore.

In particolare, tra i requisiti necessari a definire l’ente del Terzo Settore (ETS) figurano:

  • la natura privatistica dell’ente;
  • l’elemento teleologico del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  •  l’assenza dello scopo di lucro;
  •  lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
  •  l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Per quanto riguarda l’assenza dello scopo di lucro, questa si traduce nell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi istituzionali.

Al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione, la normativa prevede il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

INCOMPATIBILITÀ

Il Ministero chiarisce che, in tema di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione, la normativa ha una portata ampia e generalizzata; infatti, non è stata introdotta alcuna distinzione tra volontario “stabile” e volontario “occasionale”.

La sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.

DECORRENZA

Il Ministero del Lavoro ritiene che le normative che interessano i lavoratori degli Enti del Terzo Settore sono immediatamente applicabili. Quindi, in osservanza del principio di irretroattività della legge, le disposizioni troveranno comunque applicazione ai contratti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del Codice. In particolare, con riferimento al trattamento economico del nuovo rapporto di lavoro, andrà commisurato alla retribuzione più bassa già in essere presso l’ETS.

REGIME TRANSITORIO E DEROGHE

Il Ministero del Lavoro precisa che, nel periodo transitorio, la normativa inerente il divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai CCNL, si applicherà alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. Per le ONLUS, sempre nel periodo transitorio, continuerà a trovare applicazione la disciplina che fissa la misura differenziale alla soglia del 20%.

Tuttavia, il legislatore ritiene derogabile il tetto previsto del 40% del livello retributivo in presenza della necessità di acquisire specifiche professionalità, ma tale previsione deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa. L’applicazione della deroga richiede quale presupposto necessario:

Da un lato che almeno una delle attività siano statuariamente contemplate nell’oggetto sociale dell’ETS, quale attività di interesse generale del medesimo ente;

Dall’altro lato, che il superamento del tetto sia da considerarsi legittimo nell’ipotesi in cui le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all’esercizio di tali attività.

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