VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI: QUALI AGEVOLAZIONE SPETTANO?

VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI: QUALI AGEVOLAZIONE SPETTANO?

VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI: QUALI AGEVOLAZIONE SPETTANO?

Con il provvedimento prot. n. 170816 del 28 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, senza le restrizioni previste dalla previgente normativa.

La legge di bilancio 2019 riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Nello specifico, il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Proprio con la finalità di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e, quindi, supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica, il Decreto Sostegni 1 ha previsto che :“Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

Nello specifico, con il provvedimento prot. n. 170816 del 28 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, come ad esempio le imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, contributi INPS ecc, senza le restrizioni previste nella previgente dicitura della normativa in materia.
Inoltre, viene stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, viene precisato che:

  • restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”.