VERIFICA DEL REQUISITO DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER RDC

VERIFICA DEL REQUISITO DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER RDC
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promulga un atto di chiarimento al seguito delle numerose domande di richiedenti, sia essi italiani che stranieri, che al momento dell’inoltro dell’istanza per accedere al RDC, seppur presenti sul territorio italiano, non erano iscritti nei registri anagrafici.
Coloro che hanno richiesto il RdC e che al momento della presentazione della domanda, anche se sul territorio italiano, non erano presenti nei registri anagrafici, possono vedere sanata la propria situazione, con l’iscrizione anagrafica, a patto che sia sufficientemente documentata la presenza effettiva in Italia per un periodo di dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.
È del Comune il dovere di verificare la regolarità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente accesso al RDC sul territorio italiano quando ancora non iscritto nei registri dell’anagrafe. Elemento oggettivo il quale, essendo connesso anche alla situazione specifica del beneficiario, non può essere generalizzato.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della presentazione della domanda, il richiedente, per il quale sia stata verificata la residenza effettiva, potrà richiedere di essere iscritto nei registri anagrafici entro 30 giorni dall’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici.
In caso contrario il soggetto vedrà tale beneficio revocato.
Inoltre, nel periodo in cui il beneficiario ha dimostrato di essere in Italia, lo stesso non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere dell’AIRE.
La sussistenza dell’elemento soggettivo appare, tuttavia impossibile da riscontrarsi qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE, in quanto il soggetto non avrebbe di converso effettuato la dichiarazione, da farsi entro 90 giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o abitazione.
Ergo, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti all’AIRE non possono essere considerati al fine di effettuare la verifica del requisito di residenza, anche qualora gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.