BONUS PER I GIOVANI INQUILINI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

BONUS PER I GIOVANI INQUILINI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
La detrazione dall’Irpef vige per i primi quattro anni di durata del contratto e può arrivare fino al limite massimo di 2mila euro per ciascun periodo d’imposta.
La legge di Bilancio 2022 234/2021 ha previsto delle agevolazioni in favore dei giovani che lasciano l’abitazione d’origine e si stabiliscono con la residenza in un appartamento preso in affitto; l’incentivo spetta anche se la locazione riguarda soltanto una porzione dell’immobile. Vi è un requisito anagrafico per poter beneficiare del bonus in dichiarazione che è ora fissato a 31 anni non compiuti.
La nuova disciplina del bonus affitti per giovani è prevista dal comma 155 dell’articolo 1, che ha integralmente sostituito il comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir.
Nella versione vigente fino al 31 dicembre 2021, i soggetti interessati erano i giovani tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e firmatari di un contratto di locazione per l’immobile adibito a propria abitazione principale (è quella nella quale il titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente), assegnando loro, per i primi tre anni di durata contrattuale, una detrazione, rapportata al numero dei giorni nei quali la casa è stata adibita ad abitazione principale, di 991,60 euro; ad esempio, per un contratto stipulato nel 2018, il bonus spettava anche per il successivo biennio 2019-2020.
I requisiti anagrafico e reddituale del conduttore dovevano esservi per ogni singolo periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio; relativamente all’età la condizione è soddisfatta anche se ricorre per una parte del periodo stesso. Da ciò si evince che, in caso di contratto stipulato nel 2019 e in caso di compimento dei 30 anni nel corso del 2020, spettava la detrazione, per quei due periodi d’imposta, mentre non competeva per il 2021, dal momento che il requisito anagrafico non era più presente. Inoltre, era richiesto che l’unità immobiliare fosse diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane era stato affidato.
A partire dal nuovo anno vigente sono state introdotte delle migliorie, comunque mantenendo fermi alcuni princìpi dettati dalla precedente normativa: deve trattarsi di contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998; l’unità immobiliare locata deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro cui lo stesso è affidato; il reddito complessivo del locatario non deve superare i 15.493,71 euro; l’età minima per accedere al bonus è 20 anni.
Quali le modifiche?
È di 31 anni non compiuti il limite anagrafico oltrepassato il quale la detrazione non spetta più; il beneficio è altresì applicabile anche alle ipotesi in cui il contratto di locazione riguarda non un’intera unità immobiliare, ma soltanto una parte della stessa, ad esempio una singola stanza; il periodo di spettanza del bonus è esteso ai primi quattro anni del contratto (quindi, se questo è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025); l’agevolazione spetta se l’immobile locato è adibito a residenza del conduttore; la detrazione è più consistente, dal momento che ora è pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente norma) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2mila euro.
Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2mila euro, in quanto il 20% di 10.800 (= 2.160) supera quel tetto; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200, ossia 840, è inferiore a quell’importo.
BONUS PER I GIOVANI INQUILINI (SCHEMA RIASSUNTIVO)
Dal 2022 Fino al 2021
Destinatari giovani di età compresa giovani di età compresa
fra i 20 e i 31 anni non compiuti fra i 20 e i 30 anni
Oggetto della intera unità immobiliare o porzione unità immobiliare da destinare
locazione di essa, da destinare a propria residenza a propria abitazione principale
Spettanza primi quattro anni di durata contrattuale primi tre anni di durata contrattuale
Importo della 991,60 euro o, se superiore, 991,60 euro
detrazione 20% del canone di locazione,
entro il limite massimo di 2.000 euro
Contratto ai sensi della legge 431/1998
Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro
Unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dei genitori
del giovane inquilino o di coloro ai quali lo stesso è affidato