DURC ONLINE: VALIDITÀ FINO AL 29 OTTOBRE

DURC ONLINE: VALIDITÀ FINO AL 29 OTTOBRE
Il DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conserva validità fino al 29 ottobre 2020
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che devono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono tener conto della proroga di validità introdotta dalle misure emergenziali, ma devono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità usualmente previste dal DM 30 gennaio 2015.
E’ quanto prevedono le recenti indicazioni operative emanate, con distinte comunicazioni, da parte dell’INPS (messaggio n. 2998 del 30/07/2020), dell’INAIL (nota n. 9466 del 03/08/2020) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 554 del 04/08/2020) a seguito delle misure urgenti introdotte dal legislatore per fronteggiare le conseguenze anche economiche del Covid-19.
DISCIPLINA GENERALE
Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’INPS, dell’INAIL, della Cassa Edile (per quest’ultima con riguardo ovviamente alle sole imprese appartenenti al settore edile o che applicano il CCNL del settore edile).
Con l’introduzione di questo strumento il controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli appaltatori – fin a quel punto svolto da parte degli organi di vigilanza solo contestualmente o addirittura a posteriori rispetto all’esecuzione dei lavori – di fatto è stato anticipato in via amministrativa.
Inoltre, il DURC:
- si configura come uno strumento per la tutela dei diritti dei lavoratori e, più in generale, come una fonte di informazioni per l’osservazione delle dinamiche del mondo del lavoro a disposizione degli organi istituzionali;
- consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
- è anche uno strumento di sostegno alla competitività delle imprese regolari. In questo senso appare come uno strumento indispensabile per l’attività delle imprese e per la loro permanenza sul mercato e, in qualche caso, per la loro sopravvivenza.
VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
La verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo CCNL sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative) debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.
Le modalità attraverso le quali è dunque oggi possibile effettuare la verifica prevedono un’interrogazione unica degli archivi integrati di INPS, INAIL e Casse edili.
REQUISITI REGOLARITÀ
Affinché venga certificata la regolarità contributiva tramite l’emissione del DURC online deve contemporaneamente sussistere, in capo al soggetto certificato, la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività).
In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto.
Qualora gli Enti preposti al rilascio del DURC online rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che non consenta di attestare in tempo reale la regolarità contributiva devono – prima dell’emissione del DURC negativo – consentire all’interessato di intervenire nel procedimento per sanare la propria posizione. Si tratta, come già osservava il Ministero del lavoro nella Circ. n. 5/2008, di un meccanismo che è stato mutuato dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e che si concretizza in una sorta di preavviso di accertamento negativo.
L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, viene posto così in condizione di regolarizzare la propria posizione e ricevere, conseguentemente, l’attestazione di regolarità. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato
PROROGA VALIDITÀ DURC A CAUSA DEL CORONAVIRUS
Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti urgenti riguardanti anche la proroga di validità del DURC online.
Rif. normativo | Eventuale proroga | Validità del DURC online |
Cura
Italia | A decorrere dal 19/07/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020) i DURC online con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. | Fino al 29/10/2020 (90 giorni dal termine dello stato emergenziale previsto per il 31/07/2020 dalla delibera del C.d.M. del 31/01/2020). La proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 deliberato dal C.d.M. il 29/07/2020 non produce ulteriori effetti sulla proroga dei DURC online (cfr. art. 1, co. 4, DL 30/07/2020 n. 83; INAIL n. 9466 del 03/8/2020). |
Decreto Semplificazioni | Con riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non siano scaduti i relativi termini, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, hanno l’obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità previste dal DM 30/01/2015. | 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (art. 7, co. 2, DM 30/01/2015). Non si può utilizzare un DURC con validità prorogata. |