PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID: SCELTE AZIENDALI IN CAPO AL DATORE

PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID: SCELTE AZIENDALI IN CAPO AL DATORE

PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID: SCELTE AZIENDALI IN CAPO AL DATORE

Non sussiste l’obbligo di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, tale da rendere necessaria la costituzione di loro nuove rappresentanze.

Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso fra il Governo e le parti sociali, è obbligatorio per via del suo richiamo nel DPCM del 26 Aprile 2020, che ne fa un suo allegato tecnico e come tale obbligatorio.

Al punto 13, prevede la costituzione in azienda di un “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza”.

Da questa previsione sono scaturite diverse interpretazioni, ma nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro dell’11 maggio 2020, si chiarisce che il citato Protocollo:

  • non può in ogni caso mutare gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro;
  • così come non introduce nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.

Osserva la Fondazione Studi che al punto 13 del Protocollo possa essere riconosciuta la funzione di punto di incontro e promozione del dialogo costruttivo in azienda, indicatore delle migliori pratiche relativamente ad aspetti fondamentali come quello della tutela della salute.

Appare, però, altrettanto indiscutibile che tale circostanza non muta gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro, così come non introducono nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.

Risulta indiscutibile, infatti, che tale partecipazione dovrà essere garantita solo alle rappresentanze sindacali esistenti o, comunque, spontaneamente costituite secondo i canoni pre-esistenti al Protocollo e da questo non mutati.

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