VERSAMENTI ARTIGIANI, COMMERCIANTI, LIBERI PROFESSIONISTI: SLITTANO AL 15 SETTEMBRE

VERSAMENTI ARTIGIANI, COMMERCIANTI, LIBERI PROFESSIONISTI: SLITTANO AL 15 SETTEMBRE

È stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l’INPS comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge n. 73/2021 ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Le stesse disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati dal D.P.C.M. 28 giugno 2021.


I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
    • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
    • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
    • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (cfr. gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.


Attenzione: la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Quindi, sono differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

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