ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: DA OGGI LE DOMANDE

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: DA OGGI LE DOMANDE

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: DA OGGI LE DOMANDE

Sarà possibile, dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2021, presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

1. DESTINATARI

Nello specifico, coloro che potranno beneficiare della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

2. REQUISITI

Si specifica che l’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di:

  • cittadinanza, 
  • residenza e domicilio,

con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE, fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE. Attenzione: sarà preso in considerazione l’ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.

3. PRESENTAZIONE DOMANDA

Sarà possibile fare domanda dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • PATRONATI.

4. IL PAGAMENTO

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con acconto:

  • conto corrente, 
  • bonifico domiciliato, 
  • carta di pagamento con IBAN, 
  • libretto postale intestati al richiedente. 

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori; in presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

Attenzione: i percettori di RdC non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.