BONUS 1000€ DECRETO RISTORI-4: ECCO LA CIRCOLARE INPS

BONUS 1000€ DECRETO RISTORI-4: ECCO LA CIRCOLARE INPS
Arriva finalmente la circolare INPS con tutte le disposizioni sui BONUS 1000€ previsti dal Decreto Ristori-4 e tutte le categorie che possono beneficiarne.
1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità
I lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” di 1000 euro, prevista all’articolo 15 decreto Ristori sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tutti i lavoratori appartenenti a queste categorie, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva, non devono presentare una nuova domanda, ma l’INPS provvederà all’erogazione secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Ci si riferisce ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che, quindi, possono presentare la relativa domanda.
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di tali soggetti, dopo aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali; tali lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e non devono essere, alla data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.
La stessa indennità onnicomprensiva è riconosciuta anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Considerato il fatto che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari dell misura; si riportano, quindi, le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO
TURISMO | |
CSC 70501 |
Alberghi
(ATECO 55.10.00): a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; b. cottage senza servizi di pulizia. |
CSC 50102 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) |
CSC 70501 |
Aree
di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): a.case dello studente; b.pensionati per studenti e lavoratori; c.altre infrastrutture n.c.a. |
CSC 70502 70709 |
Ristorazione
con somministrazione (ATECO 56.10.11): aattività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; b.attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. |
CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
Ristorazione
ambulante (ATECO 56.10.42): a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; b.preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): a.ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. |
CSC 70502 70709 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche. |
CSC 41601 70503 |
Gestione di stabilimenti
balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
CSC 70504 40405 40407 | Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30) |
70504 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41) |
CSC 70401 |
Attività delle agenzie di
viaggio (ATECO 79.11.00): a.attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b.attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): a.attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404 70705 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. |
CSC 70708 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica. |
STABILIMENTI TERMALI | |
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20) |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20) |
Attenzione: per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata. Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso; il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, quindi, possono presentare domanda per la fruizione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare:
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva.
Tali lavoratori devono avercessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 e devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in questo arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità, tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto
Attenzione: per questa categoria, è prevista l’esclusione dal beneficio di tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, essendo iscritti negli appositi elenchi nominativi e, quindi, beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della relativa indennità.
Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Previsto il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva dell’importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020.
Sono destinatari dell’indennità sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso alla misura, è richiesto che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la normativa prevede che tali lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020- siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020.
Inoltre tali soggetti, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020.
Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, richiedendo che gli stessi possano accedere all’ indennità solo se possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione.
Anche questi lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, tali lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020- di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, i lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Infine, per il riconoscimento dell’indennità, tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.
5. Lavoratori dello spettacolo
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
E’ richiesto di poter far valere almeno 30 contributi giornalieri versati a tale Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari alla data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
L‘indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Attenzione: introdotta un’importante novità relativamente al requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto per la categoria dei lavoratori dello spettacolo.
In particolare, il richiamato requisito, deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
6. Presentazione della domanda
Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva, la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento, quindi in modo automatico.
I lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva, possono presentare domanda per il riconoscimento della stessa, entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
Con riferimento alle indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori si precisa che le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020.
Per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si fa presente che le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020.
Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:
- • PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).