BONUS 600 EURO PROROGATO ANCHE PER IL MESE DI APRILE

BONUS 600 EURO PROROGATO ANCHE PER IL MESE DI APRILE

BONUS 600 EURO PROROGATO PER IL MESE DI APRILE

Con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito previsto dal Dl Rilancio.

Il Dl Rilancio prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

Tali soggetti sono: i lavoratori dipendenti stagionali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, e gli incaricati alle vendite a domicilio.

L’importo, erogato dall’INPS è pari a 600 euro e si precisa che il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R e che, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 è prevista anche per i lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020; la nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall’INPS.

Il Dl Rilancio riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee:

  • lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo la misura, che non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile, ma saranno comunque esaminati con i requisiti di seguito descritti;
  •  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

NO NUOVE DOMANDE

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020; per questi beneficiari, l’indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà infatti erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

I lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine – legislativamente previsto a pena di decadenza – di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; inoltre, i lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

CUMULABILITÀ

Le indennità previste dal Dl Rilancio non sono tra esse cumulabili, e non sono cumulabili con:

  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici
  • e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.

È prevista, invece, la cumulabilità con l’Assegno ordinario di invalidità: in ragione della novella legislativa di cui sopra, l’INPS fa presente che le domande di indennità Covid-19, respinte esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’Assegno ordinario di invalidità saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.

Lo stesso decreto, infine, sancisce l’incompatibilità della misura in questione, con il Reddito di Cittadinanza; qualora l’ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell’indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

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