CIG COVID-19: DOMANDE ENTRO IL 31 AGOSTO

Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in merito agli ammortizzatori sociali previsti dai decreti legge n. 73/2021 e n. 103/2021
1. CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di fruire del trattamento di integrazione salariale senza contributo addizionale per i datori di lavoro privati elencati nell’articolo 8, comma 1, del decreto Sostegni.
In particolare, si tratta di quei datori di lavoro:
- destinatari della CIGO;
- o che, nell’ambito del settore industriale, rispettando il requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), sono destinatari della CIGS.
L’INPS riconosce la possibilità di richiedere la CIGO “acontributiva” a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.Come precisato dall’INPS, la normativa si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale.
Quindi, per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, le istanze devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione.
Poiché la scadenza del termine di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 148/2015 è avvenuta prima della pubblicazione delle indicazioni amministrative, in sede di prima applicazione viene previsto che le istanze di CIGO relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.
2. INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO
Prevista la possibilità di fruire di un ulteriore periodo CIGO (17 settimane), connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Anche in questo caso trova applicazione la condizione di miglior favore rispetto alle previsioni di legge ovvero la possibilità di richiedere la specifica CIGO con causale “COVID 19 – DL 99/21” a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.
Il beneficio, sempre fermo restando la durata massima di 17 settimane, spetta però esclusivamente per quei datori di lavoro a cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, tutte le 13 settimane del decreto Sostegni (dl 41/2021) identificate con causale “COVID-19 DL 41/21”; diversamente, qualora non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane del DL 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale speciale COVID a far data dal 1° luglio 2021.