DECRETO AGOSTO: DEROGHE AL BLOCCO LICENZIAMENTI

DECRETO AGOSTO: DEROGHE AL BLOCCO LICENZIAMENTI

DECRETO AGOSTO: DEROGHE AL BLOCCO LICENZIAMENTI

Il testo definitivo del D.L. n. 104/2020 ha ulteriormente modificato i criteri con un “compromesso” ai limiti della Costituzionalità sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno.

LA NUOVE DEROGHE

L’art. 14 del D.L. n. 104/2020, che ha prorogato il divieto di licenziamento non fissa una scadenza precisa per la durata stessa della proroga, stabilendo che “resta precluso” l’avvio dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo nei confronti di tutti i datori di lavoro.

La norma in questione si limita a introdurre tre esplicite deroghe:

  • per le imprese che hanno cessato l’attività;
  • per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Nella prima ipotesi rientrano, quindi, tra queste eccezioni i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa legati alla messa in liquidazione della società.

Nella seconda ipotesi rientrano i licenziamenti in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o in caso di cessazione. Se l’esercizio provvisorio vale solo per un ramo dell’azienda, dal divieto, sono esclusi solo i settori non interessati.

La terza ipotesi riguarda la fattispecie di un’impresa che può licenziare con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo concordando, con ogni singolo lavoratore, una risoluzione consensuale. In questa ipotesi i dipendenti licenziati usufruiscono della Naspi.

ULTERIORI ECCEZIONI

Alle tre  eccezioni previste dal legislatore, in via interpretativa, alcuni osservatori ne hanno aggiunte almeno altre tre:

  • licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione;
  • licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo;
  • licenziamento come conseguenza di una riduzione di organico che porta alla chiusura definitiva di un comparto dell’azienda.

Nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali il divieto cessa alla fine delle 18 settimane di cassa integrazione eventualmente richieste, ma comunque non oltre il 31 dicembre mentre, nella circostanza di utilizzo dell’esonero contributivo, il blocco si interromperà nel momento in cui si esaurirà l’incentivo, ma non oltre 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Per questi soggetti si applicherà un esonero contributivo che ha una durata doppia rispetto alle ore di ammortizzatore fruite nel bimestre di riferimento.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Nella confusione generata da una disposizione, crescono i dubbi e le incertezze tutto a danno delle imprese che rischiano pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi.

Un licenziamento illegittimo rischia, infatti, di essere dichiarato nullo facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità.

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