EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

Con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021 l’INPS fornisce chiarimenti sul contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro che hanno presentato apposita istanza per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

L’art. 103 del decreto Rilancio, al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza per:

  • concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale;
  • per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.

Si precisa che l’ambito di applicazione è circoscritto ai soli datori di lavoro la cui attività rientra tra quelle identificate con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020. 

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani e comunitari il rapporto di lavoro irregolare, oggetto dell’istanza:

  • deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020;
  • deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. 

Attenzione: si considera validamente inoltrata l’stanza di emersione di un rapporto di lavoro, iniziato antecedentemente al 19 maggio 2020 e protratto fino alla data di presentazione della prima istanza, successivamente corretta perché contenente errori materiali.

Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, è previsto che il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Con la risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi noti i codici tributo e sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24”, permettendo, quindi, ai datori di lavoro di versare il contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, riferite a rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, qualora l’istanza abbia avuto ad oggetto l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, il versamento “può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda [di emersione], ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno”.

Si evidenzia che nella domanda di emersione presentata all’INPS, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell’Unione europea, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020; si precisa che, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, o di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.

L’importo che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:

  • euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando gli appositi codici tributo.

Tenuto conto che una quota del contributo forfettario è a titolo contributivo, la contribuzione forfettaria può essere versata esclusivamente con riferimento ai periodi che si collocano entro il quinquennio rispetto alla data di presentazione dell’istanza, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale.

Con il versamento del contributo forfettario, il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione.

Infine, è importante specificare che per tale periodo, i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore; per i periodi di lavoro successivi, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.