ESODATI: PREVISTA NUOVA SALVAGUARDIA PENSIONIOSTICA

ESODATI: PREVISTA NUOVA SALVAGUARDIA PENSIONIOSTICA
La di Bilancio 2021 prevede una nuova salvaguardia pensionistica per gli esodati, con la possibilità di applicare le norme sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali vigenti prima del 6 dicembre 2011
NUOVI SALVAGUARDATI
La nona salvaguardia pensionistica si aggiunge agli altri contingenti previsti da norme precedenti; il nuovo, può riguardare i soggetti che rientrano in una delle categorie individuate dalla legge, a condizione che la prima decorrenza virtuale del trattamento pensionistico non sia successiva al 4 aprile 2012. In ogni caso, il trattamento pensionistico riconosciuto nell’ambito del contingente non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Le categorie riguardano:
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, purché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data) e a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e, infine, che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel periodo 1° luglio 2012-31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori che nel corso del 2011 fossero in congedo per assistere figli in situazione di handicap grave;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato; sono esclusi, tuttavia, i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro il 2 marzo 2021; il criterio di priorità nell’accoglimento delle domande è costituito dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.