INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E’ DA PROVARE

INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E’ DA PROVARE

INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E’ DA PROVARE

Per accertare la responsabilità del datore in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore deve dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale esistente fra questi due elementi

Il datore deve  dimostrare “solo” di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell’evento dannoso: così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11546 del 15 giugno 2020, ribadendo un principio fondamentale sulla portata effettiva dell’ articolo 2087 del Codice civile.

Alcune riflessioni possono essere applicate anche alla tutela della salute dei lavoratori, nell’ambito della prevenzione dei contagi da Covid-19.

L’inserimento dell’obbligo di sicurezza nella struttura del rapporto obbligatorio, secondo la Cassazione, è fonte di obblighi positivi a carico del datore, che deve predisporre un ambiente e una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, con la conseguenza che è possibile per il prestatore eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa.

L’articolo 2087 del Codice Civile, quindi, opera in maniera preventiva anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

Precisato ciò, è stato riconosciuto che la responsabilità datoriale non può essere ampliata fino al punto da comprendere ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica dei dipendenti e di correlativo pericolo.

L’articolo 2087, infatti, non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; né si può desumere un obbligo assoluto per il datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta a evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile.

In altre parole, non si può desumere, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

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