INPS: NOVITÀ SULLE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

INPS: NOVITÀ SULLE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

INPS: NOVITÀ SULLE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’INPS illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

È stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

Prevista, inoltre, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

1. DISCIPLINA DEL PERIODO FRUITO

In relazione alla nuova previsione normativa, la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale. Si precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno allegare alla domanda stessa un file excel, che dpvrà essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

I files in questione consentono all’azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell’Assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti; dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

2. CARATTERISTICHE DELLA CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID 19 NAZIONALE

Si ricorda che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non sottostà all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà e nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili previste dalla legge; quindi, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti in questione.

3. TRASMISSIONE DOMANDE

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale” è stata oggetto di un duplice.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CISOA. Secondo il disposto normativo, infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione; l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

5. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

L’assegno ordinario, nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

In considerazione della particolare situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’unitarietà della causale per cui viene proposta la domanda di accesso alla prestazione, si precisa che, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

6. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)

Ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, è concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori ad orario normale.

7. CISOA PER OPERAI DEL SETTORE AGRICOLO

Il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Il predetto trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

A partire dal 10 luglio 2020, le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento; il termine di presentazione è individuato, a pena di decadenza, alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

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