CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19: CALCOLO RIDUZIONE DEL FATTURATO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19: CALCOLO RIDUZIONE DEL FATTURATO
L’AdE fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto di in caso di stato avanzamento lavori.
Con la risposta n. 448 del 6 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Rilancio, in caso di stato avanzamento lavori.
IL QUESITO
La società istante chiede chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 .
A tal riguardo dichiara di aver emesso in data 15 maggio 2019 una fattura differita facente riferimento ad uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019 e chiede di sapere se possa essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019, limitatamente alla sottosezione del SAL riferibile al mese di aprile 2019.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 25 del decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, la norma in questione, prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA; sono, invece, esclusi dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, attraverso due circolari. In particolare:
- con la circolare 15/E del 2020 è stato chiarito che «… poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020);
- con la circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato, in sostanza, che andranno incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia ritiene che ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 3, dell’articolo 25 del decreto Rilancio non si può considerare il fatturato relativo al mese di maggio, indipendentemente dalla circostanza che – come descritto dall’istante – lo stesso faccia riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.