CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: IL REQUISITO DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: IL REQUISITO DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: IL REQUISITO DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE

Tra i diversi requisiti necessari per poter presentare  domanda, figura l’attività prevalente, una definizione che merita dei chiarimenti.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti che:

  • da un lato, hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre)
  • dall’altro lato, dichiarano di svolgere, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1, come sostituito dal D.L. n. 149/2020 (tra le altre, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Analoghi requisiti sono stati previsti per lo specifico contributo anche dal decreto Ristori bis e, anche in questo caso, occorrerà dichiarare di svolgere come attività prevalente una di quelle riportate nell’Allegato 2, avendo il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse.

Ma cosa si intende per attività prevalente? In attesa di avere risposta definitiva dal Fisco, ma facendo applicazione di chiarimenti analoghi espressi con riferimento a fattispecie diverse, per poter beneficiare del contributo si ritiene sufficiente che l’attività rientrante tra quelle oggetto di potenziale contributo sia svolta in maniera prevalente solo rispetto ad altre attività imprenditoriali, intendendosi per tale quella da cui deriva la maggiore entità dei ricavi, senza doversi avere in alcun modo riguardo alla compresenza di ulteriori redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo, o soggetti ad imposta sostitutiva.

Se alla data della richiesta del contributo il numero di partita IVA fosse ancora attivo, ma l’impresa fosse stata posta in liquidazione, potrebbe risultare controversa la sussistenza del requisito di spettanza; la norma non esclude queste imprese dal beneficio dell’ottenimento del contributo a fondo perduto, poiché l’esclusione esplicita riguarda solo i soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Tuttavia, la liquidazione di un’impresa è rivolta allo svolgimento di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività e acquisire il residuo patrimoniale da liquidare, rendendo così alquanto complesso poter dichiarare che si stia ancora svolgendo, alla data della richiesta del contributo, l’esercizio prevalente di un’ordinaria attività.