DECRETO AGOSTO: ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO CONCESSO BONUS AFFITTI

DECRETO AGOSTO: ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO CONCESSO BONUS AFFITTI
Bonus affitti anche per il mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali) e alle strutture termali il beneficio spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
Vediamo le novità apportate dal decreto Agosto alla disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio.
PROROGA DI UN MESE
Una prima modifica sostanziale operata dall’art. 77 del decreto Agosto incide sull’arco temporale di riferimento per il riconoscimento del credito di imposta.
Secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, il credito di imposta, per la generalità delle imprese, era riconosciuto per i “soli” mesi di marzo, aprile e maggio; per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, era limitato ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Il decreto Agosto ne proroga la validità di un mese.
Quindi, per la generalità delle imprese – oltre a marzo, aprile e maggio – il credito di imposta matura anche per il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, in aggiunta a aprile, maggio e giugno, il bonus compete anche per il mese di luglio.
Si ricorda che, il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento a:
- contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2020, rientrano nell’ambito di applicazione del credito di imposta i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento), ma non i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo);
- contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Come puntualizzato dalla circolare dell’AdE, ai fini dell’agevolazione non rileva la categoria catastale, purché l’immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale.
La circolare ha, inoltre, chiarito che nell’ambito di applicazione dell’agevolazione rientrano anche gli immobili utilizzati promiscuamente dai lavoratori autonomi, sia per l’esercizio dell’arte o professione sia per l’uso personale.
In tale circostanza il credito d’imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’altra modifica apportata dal decreto Agosto interviene sulla platea dei soggetti beneficiari.
Il nuovo decreto, infatti, inserisce le strutture termali tra i soggetti cui il credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal decreto Rilancio, il credito di imposta era riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020).
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 14/E/2020, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Il credito d’imposta viene riconosciuto a prescindere dal volume dei ricavi pregressi:
- alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio (con una riduzione della misura del credito di imposta per quelle con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019);
- alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. In tal caso, invece, non opera nessuna riduzione della misura del credito di imposta;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente, che svolgono esclusivamente attività istituzionale. Tali soggetti possono beneficiare del credito d’imposta anche se svolgono un’attività commerciale, oltre a quella istituzionale, purché in modo non prevalente ed esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta è attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma. Quindi, per il canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all’attività commerciale, l’ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Qualora invece l’ente svolga, all’interno dell’immobile individuato, solo attività istituzionale non è richiesta la verifica del calo dei flussi reddituali di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, fermo restando il rispetto della soglia dei 5 milioni di euro in relazione ai precedetti flussi reddituali.
Ora, a seguito della modifica apportata dal decreto Agosto, il limite di 5 milioni di euro di ricavi o compensi non opera anche per le strutture termali.