ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%: ECCO I CHIARIMENTI

ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%: ECCO I CHIARIMENTI

ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%: ECCO I CHIARIMENTI

Fornite numerose precisazioni che stanno accompagnando il lungo lavoro di messa punto della maxi-manovra da 155 miliardi che ne stanzia 55 per sostenere famiglie, lavoratori e imprese.

ECOBONUS

Per quanto riguarda l’ecobonus potenziato al 110% rientreranno nel beneficio al massimo livello le seconde case che fanno parte di un condominio; da chiarire se nella detrazione al 110% rientrino anche i lavori previsti dall’ecobonus tradizionale fatti nella singola unità abitativa e agganciati al lavoro condominiale “trainante” su cappotto termico o sostituzione della caldaia.

Questa è, appunto, una questione che aspetta di essere chiarita dalla norma di legge e poi eventualmente da atti interpretativi: se i lavori della singola unità immobiliare (anche prime case) rientrino nella massima agevolazione quando sono “agganciati” (come prevede il meccanismo generale) a quelli trainanti. Dall’attuale testo si evince una risposta positiva: le agevolazioni si applicano, infatti, «agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale». Ma la questione è delicata e qui pesano anche le virgole.

Gli interventi che attivano lo sconto sono tre:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  •  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
  •  interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati; cioè, vengono agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

SISMABONUS

Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento.

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus.

Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

CESSIONE E SCONTO FATTURA

Tutti i bonus presentati finora possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura; per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.

L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare; dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni. In particolare:

  • lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione;
  • a cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

In caso di eventuali violazioni – in presenza di concorso nella violazione – il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

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