INPS: ECCO LA CIRCOLARE SU BONUS MILLE EURO DECRETO AGOSTO

INPS: ECCO LA CIRCOLARE SU BONUS MILLE EURO DECRETO AGOSTO
Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, l’INPS illustra le indennità onnicomprensive finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1) SETTORE DEL TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI
Previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro , per i lavoratori appartenenti a questo settore, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
La stessa indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per poter accedere all’indennità onnicomprensiva è, inoltre, necessario che i lavoratori:
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto,
- non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente,
- non siano titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
L’INPS ha provveduto all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda, in base alla catalogazione ISTAT presente nella Tabella ATECO 2007, i CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità
TURISMO | |
CSC 70501 |
Alberghi (ATECO 55.10.00): a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; b. cottage senza servizi di pulizia. |
CSC 50102 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) |
CSC 70501 |
Aree di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):a. case dello studente; b. pensionati per studenti e lavoratori; c. altre infrastrutture n.c.a. |
CSC 70502 70709 |
Ristorazione
con somministrazione (ATECO 56.10.11): a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. |
CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
Ristorazione
ambulante (ATECO 56.10.42): a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. |
CSC 70502 70709 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):bar;pub;birrerie;caffetterie;enoteche. |
CSC 41601 70503 |
Gestione
di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
CSC 70504 40405 40407 | Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
70504 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
CSC 70401 |
Attività
delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404 70705 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):preparazione di pasti da portar via “take-away”;attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. |
CSC 70708 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;attività di promozione turistica. |
STABILIMENTI TERMALI | |
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
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2) LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
Il Decreto Legge prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori, che esponiamo di seguito.
a) Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
b) Lavoratori intermittenti
Previsto il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
c) Lavoratori autonomi occasionali
Riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 – devono essere stati stati titolari di contratti autonomi.
Inoltre, la normativa prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020.
d) Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; possono accedere all’ indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Attenzione: per poter accedere all’indennità, i lavoratori alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente , o titolari di trattamento pensionistico diretto.
e) Lavoratori dello spettacolo
Riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; possono accedere all’indennità i lavoratori che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.
La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
3) PRESENTAZIONE DOMANDA
Tutte le categorie di lavoratori che abbiano già beneficiato della precedente misura, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alla nuova; per tali beneficiari, la somma verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori– secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 prevista dal del decreto Rilancio Italia.
I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 del decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva.
I lavoratori potenziali destinatari della misura, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).