LAVORO AGILE E CONGEDI STRAORDINARI: NOVITÀ PER FIGLI UNDER 14

LAVORO AGILE E CONGEDI STRAORDINARI: NOVITÀ PER FIGLI UNDER 14
Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici.
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio under 14 convivente per contatti scolastici: è quanto prevede il decreto legge con le “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
I contenuti del provvedimento riguardano i finanziamenti per spazi aggiuntivi per svolgere l’attività didattica in presenza, ma è sui benefici per le famiglie che arrivano le novità:
Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; che in casi particolari è possibile anche ottenere congedi.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo indicati dal Dl è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Le facilitazioni per le famiglie valgono per un solo genitore per volta e sono valide fino al 31 dicembre 2020.
Per questi benefici il Dl riconosce un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e l’Inps provvede al monitoraggio di tale limite; qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Numerosi fondi sono stanziati anche per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce dei benefici del Dl; infatti, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività in questione tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.