RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA: NUOVE POSSIBILITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO AGOSTO

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA: NUOVE POSSIBILITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO AGOSTO
Nuova chance per le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa. La prevede l’art. 110 del decreto Agosto, che introduce una versione della rivalutazione molto vantaggiosa.
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo – ad esclusione degli immobili, al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa – risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
NUOVA RIVALUTAZIONE: ECCO I VANTAGGI
Un primo elemento che rende la norma particolarmente allettante è la possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) senza dover, quindi, necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria.
Quanto detto per i beni dovrebbe valere anche per le partecipazioni, portando l’interprete a concludere per la rivalutabilità anche solo di una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata.
Che si tratti di una rivalutazione di particolare interesse, lo si evince anche dai seguenti elementi:
- la possibilità di attribuire alla stessa rilevanza solo ai fini civilistici;
- la misura assai ridotta (rispetto a quella prevista dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni) dell’imposta sostitutiva per poter dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio (3% contro il 10-12%);
- la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata ossia già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022). Basti solo pensare che la legge di Bilancio 2020 ha disposto che gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti solari), in termini generali e dall’inizio del quarto esercizio successivo (dal 1° gennaio 2023, per i soggetti solari), per le plusvalenze e le minusvalenze.
MODALITÀ OPERATIVE
Nel caso in cui si decida, ad esempio, di rivalutare un bene per un importo di 2.000 euro, l’impresa – a fronte di un costo di 60 euro (da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate di 20 euro ciascuna) – otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 558 euro.
Andando a verificare gli effetti che la rivalutazione determinerebbe ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento – ipotizzando in cinque anni il piano di ammortamento del maggior valore attribuito al bene rivalutato – si avrebbero minori imposte per 111,6 euro (558/5) nei versamenti del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Sulla base dell’art. 13 della legge n. 342/2000, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.
Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato in caso di distribuzione ai soci.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.
Il saldo attivo di rivalutazione, qualora affrancato, è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, quindi, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.