SUPERBONUS 110% : APPLICABILE ANCHE PER L’ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

SUPERBONUS 110% : APPLICABILE ANCHE PER L’ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

SUPERBONUS 110% : APPLICABILE ANCHE PER L’ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

Il superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.

Il Superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 325 del 9 settembre 2020.

 IL QUESITO

L’istante rappresenta di aver sottoscritto ad aprile 2018 un preliminare per l’acquisto da una società di un immobile da costruire, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone simiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica “A” nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti. Poiché l’immobile sarà consegnato e acquistato tra settembre e ottobre 2020, il contribuente chiede se anche tale detrazione spetta con l’aliquota più elevata del 110% prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’AdE ha fornito risposta chiarendo che, nel caso di specie, l’istante potrà fruire della detrazione nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, tale detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Inoltre specifica che l’istante potrà optare – ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  •  per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.