SUPERBONUS: ANCHE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO

SUPERBONUS: ANCHE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO
Una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 16 del 7 gennaio 2021, ha chiarito che una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.
Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus).
L’articolo 121 del decreto Rilancio,
inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per
specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli
antisismici) nonché per gli interventi che accedono al cd. bonus facciate, possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un
credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di
successiva cessione.
Con riferimento alla applicazione del cd. Superbonus, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E. In
particolare:
- nella circolare viene precisato che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico;
- la maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”). Quelli ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.