VITTIME DELL’ANNO BIANCO: ESONERO PARZIALE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ

VITTIME DELL’ANNO BIANCO: ESONERO PARZIALE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ

LE VITTIME DELL’ANNO BIANCO: ESONERO PARZIALE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ

Con messaggio n. 3216 del 24/09/2021 l’INPS offre all’utenza delucidazioni circa il pagamento
delle indennità di maternità e paternità
per gli autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione
separata e della malattia e della degenza ospedaliera per i liberi professionisti, coinvolti tutti
nell’esonero parziale, in quanto vittime del cosiddetto “anno bianco”.


Si richiama la circolare 124/2021 dell’Ente Previdenziale il cui oggetto concerne l’esonero parziale
dei contributi previdenziali e assistenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti a
gestione separata e a Casse previdenziali professionali autonome, in relazione all’aspetto delle
“Istruzioni contabili”; ai paragrafi 4 e seguenti di suddetta circolare si richiamano le modalità
applicative per poter accedere a tale beneficio, mentre al terzo delle condizioni per poterne fruire.


Il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, viene posto in essere per aiutare coloro maggiormente colpiti
dall’epidemia da COVID-19 e per permettere a questi una più proficua ripresa della propria attività;
tra i requisiti per poterne beneficiare è l’aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito
complessivo non superiore a 50000 euro e che si sia subito un calo almeno del 33 % nel fatturato
rispetto a quello del 2019.


In assenza di regolari versamenti dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità o
paternità o con riguardo al mese antecedente il periodo di congedo parentale, non si potrà procedere
a riconoscimento delle relative indennità a colui che le richiede
; sta di fatto che, qualora vengano
rispettati i parametri di cui al paragrafo 3 della circolare 124/2021 dal richiedente, che ha in
aggiunta presentato domanda secondo le modalità di cui al paragrafo 5 della suddetta circolare, le
strutture territoriali competenti, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, potranno
comunque procedere a liquidare le relative indennità, salvo poi successivi controlli sull’esito
positivo della richiesta di accesso all’esonero.


Le strutture territoriali avranno infatti altresì il compito di monitorare l’andamento dei controlli
effettuati dalle Unità operative competenti per la verifica dei flussi contributivi per l’effettivo
riconoscimento dell’accredito; il tutto comunque prevede da parte del richiedente la sottoscrizione
di una dichiarazione di responsabilità mediante la quale attestare l’avvenuta richiesta dell’esonero
contributivo.
Si esclude l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale a coloro
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla Gestione separata, ai pensionati e a
coloro per cui la contribuzione previdenziale risulti a carico dell’azienda committente.

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