DICHIARAZIONE DEI REDDITI: PRESENTAZIONE DELL’EREDE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: PRESENTAZIONE DELL’EREDE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: PRESENTAZIONE DELL’EREDE

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la possibilità dell’erede di sfruttare il 730 per presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta: ecco chi e come può presentare la domanda.

Dal 5 maggio, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile online la dichiarazione dei redditi precompilata, consentendo la consultazione di tutte le informazioni inserite dall’amministrazione finanziaria; da giovedì 14, poi, si potrà accettare, modificare e inviare il 730/2020, con termine di scadenza fissato al 30 settembre, mentre il modello Redditi Pf potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Particolarmente importante è l’opportunità offerta all’erede di sfruttare il 730 per presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta: per i redditi relativi all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, dunque, è possibile avvalersi del modello semplificato.

 Il 730 per conto di una persona fisica morta:

  • può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate,
  • può essere consegnato a un Caf o a un professionista abilitato;
  • non può, invece, essere affidato né al sostituto d’imposta del deceduto né al sostituto d’imposta dell’erede.

È importante sapere che, se si dà seguito alla dichiarazione precompilata per conto del deceduto, può accedervi un solo erede: il primo che lo fa inibisce gli altri eredi.

Chi presenta la dichiarazione per conto di una persona morta deve compilare e sottoscrivere due 730; in entrambi vanno riportati sia il codice fiscale del contribuente deceduto sia quello proprio; quest’ultimo deve essere trascritto nel campo “CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)”.

Per quanto riguarda i versamenti delle imposte risultanti dal modello 730 presentato per conto delle persone decedute, bisogna distinguere se l’evento è avvenuto entro o dopo il 28 febbraio 2020:

  • nel primo caso, vanno rispettati i termini ordinari, vale a dire il 30 giugno 2020 ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  •  nella seconda ipotesi, scatta uno slittamento di sei mesi, che sposta la scadenza dei termini al 30 dicembre 2020 ovvero al 30 gennaio 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Lascia un commento