RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, UNICO

Da quest’anno i termini di presentazione dell’IRAP, della dichiarazione dei redditi e del versamento del secondo o unico acconto delle imposte dovute erano fissati alla data unica del 30 novembre poi slittata all’appena trascorso 2 Dicembre.
Questo accavallamento di scadenze ha determinato alcune conseguenze per l’applicazione del ravvedimento operoso, l’istituto giuridico indirizzato ai contribuenti che vogliono regolarizzare i loro errori o illeciti nei confronti del fisco.
Per quel che riguarda il ravvedimento operoso della dichiarazione dei redditi, con effetti a sfavore del contribuente, occorre distinguere tra:
- dichiarazione integrativa, e cioè a integrare una dichiarazione già presentata;
- dichiarazione tardiva, e cioè per sopperire a una dichiarazione;
Dalle quali bisogna distinguere ulteriormente tra:
- violazioni dichiarative ravvedute nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
- violazioni dichiarative ravvedute dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
In caso di ravvedimento entro 90 giorni le modalità operative variano a seconda che si debbano correggere:
- errori non rilevabili in sede di controllo: la sanzione prevista è esposta dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, e riguarda le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” con importi che variano dai 250 a i 2000 euro. Il contribuente è obbligato a presentare la propria dichiarazione, versare la sanzione di 27,78 euro pari a 1/9 di 250 euro e pagare una maggiore imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta a seconda di quando viene eseguito il versamento.
- errori rilevabili in sede di controllo: la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta in base alle regole del ravvedimento operoso. La dichiarazione tardiva, entro i 90 giorni, prevede una sanzione nella misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta fino a 1/10 grazie al ravvedimento operoso
Infine, se oltre alla tardività c’è stato anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, si applica anche la sanzione per omesso versamento.
Invece, in caso di ravvedimento della dichiarazione oltre il termine dei 90 giorni è necessario distinguere in due casi, a seconda che si tratti anche qui di:
- errori non rilevabili in sede di controllo: la sanzione è compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito. In questo caso il contribuente, oltre a presentare una dichiarazione integrativa, deve versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, una corrispondente sanzione proporzionale avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso.
- errori rilevabili in sede di controllo: la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta in base alle regole del ravvedimento operoso.