RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO: ECCO COSA DICE IL NUOVO DECRETO LEGGE

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO: ECCO COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO LEGGE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021,con cui è stata disposta una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione
Il decreto legge, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, prevede che:
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall’art. 157 c. 2 del Decreto Rilancio sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
- i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento non sono più prorogati di un anno, ma sono prorogati di tredici mesi relativamente alle dichiarazioni già indicate nell’art. 157 del Decreto Rilancio;
- con riferimento agli atti indicati notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010;
- nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto Rilancio e il 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
- inoltre, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti;
- infine, previsto lo slittamento di 30 giorni della Web Tax.